PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al titolo della legge 4 ottobre 1986, n. 652, dopo le parole: «coltivatori diretti di Treporti» sono inserite le seguenti: «, ai soci della cooperativa terreni demaniali Punta Sabbioni a responsabilità limitata o in alternativa direttamente alla stessa» e la parola: «Venezia» è sostituita dalla seguente: «Cavallino-Treporti».

Art. 2.

      1. All'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 652, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'Amministrazione finanziaria, sempre in deroga all'articolo 10 della legge n. 783 del 1908, è altresì autorizzata a vendere, a trattativa privata, ai soci della cooperativa terreni demaniali Punta Sabbioni a responsabilità limitata, i lotti di cui risultino assegnatari prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, costituiti da terreni e fabbricati su di essi insistenti e facenti parte del compendio immobiliare appartenente al patrimonio disponibile dello Stato sito nel comune di Cavallino-Treporti, in località Punta Sabbioni, esteso ettari 80,1363 circa, riportato in catasto ai fogli 36, 53, 56, 57 e 58, sezione di Burano, e delimitato dai seguenti confini: a nord proprietà privata di terzi, ad est proprietà privata di terzi, a sud con l'area di cui al primo periodo del presente comma, ad ovest lungo mare San Felice, come indicato nella planimetria allegata alla presente legge».

Art. 3.

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 4 ottobre 1986, n. 652, come modificato

 

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dall'articolo 1 della presente legge, è aggiunto il seguente:

      «1-bis. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, l'Amministrazione finanziaria è autorizzata a cedere a trattativa privata alla cooperativa terreni demaniali Punta Sabbioni a responsabilità limitata l'intero compendio di cui al medesimo comma 1, terzo periodo, ad esclusione delle aree da cedere a titolo gratuito al comune di Cavallino-Treporti ai sensi dell'articolo 3».

Art. 4.

      1. Al comma 1, alinea, dell'articolo 2 della legge 4 ottobre 1986, n. 652, le parole: «dall'ufficio tecnico erariale» sono sostituite dalle seguenti: «dall'agenzia del demanio, filiale di Venezia».

Art. 5.

      1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge 4 ottobre 1986, n. 652, è inserito il seguente:

      «2-bis. Per "suolo coperto da costruzione di non facile sgombero" di cui al comma 2, si intende la superficie non superiore al doppio di quella coperta dai fabbricati».

Art. 6.

      1. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge 4 ottobre 1986, n. 652, le parole: «misura del due per cento» sono sostituite dalle seguenti: «misura dell'uno per cento».

Art. 7.

      1. Al comma 4 dell'articolo 2 della legge 4 ottobre 1986, n. 652, le parole: «nella misura del dodici per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura massima del tasso ufficiale di sconto».

 

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Art. 8.

      1. Dopo il comma 5 dell'articolo 2 della legge 4 ottobre 1986, n. 652, sono inseriti i seguenti:

      «5-bis. Qualora il compendio delimitato dalla planimetria allegata alla presente legge sia interamente ceduto alla cooperativa terreni demaniali Punta Sabbioni a responsabilità limitata ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, il prezzo di vendita del compendio, determinato ai sensi del presente articolo, è ridotto del 40 per cento del valore stabilito.
      5-ter. La cooperativa terreni demaniali Punta Sabbioni a responsabilità limitata può esercitare l'opzione per l'acquisto diretto dell'intero compendio entro il termine inderogabile di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. La cooperativa, all'atto del deposito della domanda irrevocabile di esercizio dell'opzione all'acquisto dell'intero compendio, deve versare in acconto una somma pari al 25 per cento del prezzo di vendita. L'Amministrazione finanziaria può accettare la domanda di acquisto entro il termine massimo di centottanta giorni dalla data del deposito. Ai soci insediati sui fondi che non fanno domanda di acquisto è applicato un canone di affitto secondo la utilizzazione dei fondi. A coloro che sono imprenditori agricoli a titolo principale, si applicano le disposizioni della legge 3 maggio 1982, n. 203.
      5-quater. In ipotesi di vendita diretta del compendio alla cooperativa terreni demaniali Punta Sabbioni a responsabilità limitata, le imposte di registro, catastali e ipotecarie sono applicate in misura fissa».

Art. 9.

      1. All'articolo 2, comma 6, della legge 4 ottobre 1986, n. 652, dopo le parole: «loro eredi e congiunti» sono inserite le seguenti: «nonché parenti in linea retta».

 

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Art. 10.

      1. All'articolo 3, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 652, le parole: «comune di Venezia» sono sostituite dalle seguenti: «comune di Cavallino-Treporti» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché parcheggi e attrezzature di interesse collettivo, a esclusione dei fabbricati realizzati dagli assegnatari».

Art. 11.

      1. La planimetria allegata alla legge 4 ottobre 1986, n. 652, è sostituita dalla planimetria di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.